TRASFERIMENTI IMMOBILIARI SOGGETTI A REGISTRO:
Cosa è cambiato ….
La riorganizzazione dell’imposta di registro prevede solo l’applicazione di due aliquote proporzionali a tutti i trasferimenti immobiliari: 2% in caso di trasferimento di immobili abitativi non di lusso, aventi i requisiti per beneficiare dell’agevolazione prima casa; 9% in tutti gli altri casi.
L’imposta di registro applicata con le aliquote proporzionali non può essere in ogni caso inferiore all’importo di € 1.000.
Nessuna modifica è stata apportata al principio di alternatività (tra IVA e imposta di registro), che pertanto rimane valido anche per i trasferimenti effettuati dopo il 1° gennaio 2014. Di conseguenza, le cessioni di immobili assoggettate ad IVA o di immobili strumentali esenti da IVA continueranno a essere soggette all’imposta di registro in misura fissa, anche se per il maggiore importo di € 200, rispetto ad € 168 attualmente previsto. Peraltro, l’aumento dell’imposta fissa è previsto anche per le imposte ipotecarie e catastali. Oltre alle modifiche previste relativamente alle aliquote dell’imposta di registro, alcune modifiche sono state introdotte anche con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale che, in caso di cessioni soggette ad imposta di registro con una delle due aliquote proporzionali del 2% o del 9%, saranno sempre applicate in misura fissa pari a € 50.
In caso invece di cessioni che non sono soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate con le regole attualmente in vigore, con la sola eccezione dell’ammontare, che come detto è stato incrementato a € 200,00.
FONTE: www.diritto24.ilsole24ore.com